. statuto dell'associazione


Art. 1 - COSTITUZIONE, SEDE

E' costituita un’associazione denominata 1nn0va – Associazione Tecnologie Informatiche.
L'associazione ha sede legale in Porcia, Via Monte Coglians, 8. Le riunioni si svolgeranno in luogo da destinarsi di volta in volta.

Art. 2 – SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente scientifica. Si prefigge la diffusione delle tecnologie emergenti ed attuali attraverso l'organizzazione di conferenze, la redazione a la diffusione di pubblicazioni, il coordinamento con altre Associazioni, gruppi o Enti.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

Costituiscono oggetto dell'associazione le seguenti attività:

  • Curare ed estendere i contatti con aziende, Organi o Enti, pubblici o privati, ed in generale con tutti gli ambienti professionali legati direttamente o indirettamente al settore delle tecnologie in campo informatico.
  • Promuovere lo scambio e la diffusione d’informazioni, fra professionisti informatici, con particolare riguardo alle questioni scientifiche o tecniche connesse con la utilizzazione delle tecnologie emergenti.
  • Divulgare la conoscenza dei vantaggi e delle possibilità offerte dalla tecnologia informatica, incrementando l'educazione scientifica e tecnica nelle discipline basilari con l'ausilio e la promozione di iniziative atte allo scopo, presso Università e scuole di ogni ordine e grado.
  • Intraprendere ogni iniziativa idonea a sviluppare e divulgare le attuali e future tecnologie scientifiche operanti nel settore informatico.
  • Favorire l'inserimento e la socializzazione fra gli associati, adoperandosi per la loro elevazione morale, culturale, sociale.
  • Compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di bene mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

Art. 4 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’anno sociale coincide con l’anno solare e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi 4 mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

Art. 5 – ASSOCIATI

Possono essere associati dell’1nn0va tutti coloro che hanno età superiore ai 14 anni e che, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Le ammissioni sono deliberate dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Le domande di adesione devono essere inoltrate al Presidente dell'associazione, corredate della fotocopia della carta di identità. Il Presidente sottoporrà le domande pervenutegli all'attenzione del consiglio direttivo che, su queste, delibererà a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di ammissione del candidato socio, questi dovrà effettuare il pagamento della quota associativa, nel termine perentorio di giorni quindici dalla ricevuta comunicazione. La notazione dei nuovi aderenti verrà annotata nel libro dei soci. Gli associati dell’1nn0va sono compresi nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e che risulteranno associati nel termine di due mesi dalla costituzione dell'assemblea. Tali soci sono titolari di diritto di voto in sede assembleare.
  • Soci ordinari junior: coloro che sono minorenni e che, per formazione scientifica o tecnica, o per esperienza professionale nutrono un particolare interesse alle attività dell'Associazione. Tali soci sono titolari di diritto di voto in sede assembleare.
  • Soci ordinari senior: coloro che sono maggiorenni e che per formazione scientifica o tecnica, o per esperienza professionale nutrono un particolare interesse alle attività dell'Associazione. Tali soci sono titolari di diritto di voto in sede assembleare.
  • Soci collettivi: Società o Enti interessati agli scopi ed alle attività dell'Associazione. I soci collettivi non sono titolari di diritto di voto.

Art. 6 - DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. In deroga alla disposizione precedente, è altresì stabilito, che l'associato perderà automaticamente tale qualità al verificarsi di determinati fatti:

  • Mancato adempimento delle disposizioni statutarie nonchè delle deliberazioni assembleari.
  • Mancato adempimento di obblighi, a qualunque titolo assunti, nei confronti dell'associazione, senza giustificato motivo.
  • Mancato pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando comunicazione scritta al Presidente dell'associazione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non rivalutabile. Il socio receduto, deceduto, escluso non ha diritto della restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

  • L'assemblea degli associati;
  • Il Presidente e il Vice Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo;

Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione, essa è composta da tutti gli associati, e convocata dal presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice o tramite indirizzo di posta elettronica (inviata con le opzioni di conferma di recapito e conferma di lettura) agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. Saranno considerati validi gli indirizzi forniti per le comunicazioni che verranno specificati al momento dell’iscrizione all’associazione. L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sulle seguenti materie:

  • Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  • Approvazione del programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
  • Approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
  • Elezione dei candidati alle cariche associative.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quarto degli associati o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, nonchè per volontà del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 9 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima. Le assemblee indette per l'approvazione degli organi dell'associazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, devono essere presenti almeno i due terzi degli associati. Delle deliberazioni di tutti gli atti ufficiali dell’Associazione è consentita la visione gratuita a qualunque socio che ne faccia richiesta scritta al Presidente o al Segretario. Le deliberazioni assembleari sono comunque assunte a maggioranza dei votanti presenti.

Art.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o qualora vi sia una richiesta motivata sostenuta da almeno due membri, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni costituitesi, senza formalità di convocazione, hanno la facoltà di deliberare, qualora sia comunque presente la titolarità dei Consiglieri. Le riunioni costituenti, nel rispetto delle formalità di convocazione, potranno validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei Consiglieri, compreso il Presidente. Le riunioni che avvengono avvalendosi di strumenti telematici potranno validamente deliberare a condizione che sia garantita la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario, l'identificazione reciproca dei partecipanti, la possibilità di comunicazione contemporanea fra tutti i partecipanti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità sarà predominante il voto del Presidente. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  • Predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
  • Predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
  • Deliberare sull'ammissione di nuovi soci, ordinari, collettivi;
  • Deliberare l'entità delle quote associative annuali che debbono essere corrisposte;
  • Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • Proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche allo statuto;
  • Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
  • Acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fideiussioni e altre malleverie.

Art. 11 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, e da quattro soci scelti nella prima Assemblea dell’associazione, fra quanti hanno dato un valido apporto all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Aggiorna la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi associati. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli. Semestralmente il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.

Art. 12 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  • Le quote ordinarie degli associati;
  • Entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
  • Finanziamenti pubblici
  • Entrate derivanti da beni mobili o immobili liberamente messi a disposizione dell'associazione dei singoli associati, o da terzi;
  • Proventi dell'attività associativa;
  • Liberalità e contributi di terzi, persone fisiche o giuridiche.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione. L'associazione non distribuirà direttamente, o indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, con maggioranza qualificata. Nella stessa assemblea si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.